Svizzera: Agevolazione fiscali per i carburanti puliti da metà 2008
01/02/2008 - e2net
Berna, 31.01.2008 – Il gas naturale, quello liquido e il biogas nonché altri carburanti provenienti da materie prime rinnovabili fruiranno dell’agevolazione fiscale, il cui scopo è ridurre le emissioni di CO2 nel traffico stradale. In questo modo vengono attuati importanti obiettivi della politica ambientale. Ieri il Consiglio federale ha licenziato le ordinanze relative alla riveduta legge federale sull’imposizione degli oli minerali e posto in vigore la modifica di legge con effetto al 1° luglio 2008.
I carburanti come il biogas, il bioetanolo e il biodiesel saranno esonerati dall’imposta sugli oli minerali. Per il gas naturale e quello liquido l’imposta verrà ridotta. Tali prov-vedimenti fiscali dovrebbero comportare una sostituzione sempre maggiore di carbu-ranti liquidi fossili con carburanti provenienti da materie prime rinnovabili e con gas naturale. Grazie a questi carburanti verranno ridotte le emissioni di CO2 nel traffico stradale. Inoltre, il maggiore uso di carburanti gassosi permetterà la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti come le polveri fini o l’ozono.
Il 23 marzo 2007 il Parlamento ha licenziato la riveduta legge federale sull’imposizione degli oli minerali. Le disposizioni volte a proteggere la produzione indigena e l’agricoltura nonché quelle relative alle esigenze ecologiche e sociali minime, che si discostano dalla proposta del Consiglio federale, hanno reso difficile la sua applicazione. L’estate scorsa il Consiglio federale ha reso attente la Commissione della politica estera (CPE), la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia (CAPTE) nonché la Commissione dell’economia e dei tributi (CET) delle due Camere sulle differenze rispetto al diritto internazionale, invitandole a esprimersi in merito, in particolare per quanto riguarda la sua proposta conforme a detto diritto. Nel contempo è stata svolta un’indagine conoscitiva presso le associazioni direttamente interessate relativa agli avamprogetti delle ordinanze.
Le commissioni e le associazioni hanno approvato, in linea di massima, l’applicazione prevista dal Consiglio federale. È però emerso che manca tuttora un accordo per quanto riguarda le esigenze minime relative alla prova di un bilancio ecologico globale positivo, alle esigenze sociali e all’importanza della conformità con il diritto internazionale.
Nelle ordinanze approvate in data odierna, il Consiglio federale ha stabilito quanto segue:
Sono considerati “carburanti provenienti da materie prime rinnovabili” i carburanti secondo la direttiva 2003/30/CE dell’8 maggio 2003 (vedi riquadro più sotto), esclusi il bio-ETBE e il bio-MTBE. Questi ultimi non vengono incentivati poiché, a causa della loro persistenza (permanenza nel tempo), possono mettere in pericolo le acque sotterranee.Alla luce dell’attuale situazione del mercato, tutti i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili sono esenti da imposta, purché soddisfino le esigenze ecologiche e sociali minime. Se il rapporto tra i prezzi dovesse risultare troppo sfavorevole per i carburanti fossili, sarà possibile riscuotere un’imposta parziale sui carburanti biogeni (carburanti di origine biologica od organica).Le esigenze ecologiche minime comprendono i criteri relativi alla riduzione di CO2, all’impatto ambientale e alla conservazione della foresta pluviale e della varietà biologica (biodiversità).I carburanti ecologicamente innocui fruiscono dell’agevolazione fiscale senza prova del bilancio ecologico globale positivo. Tra questi rientrano i carburanti ricavati da rifiuti o residui provenienti dalla produzione agricola e forestale.I carburanti estratti dalla colza forniscono un importante contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; la coltivazione di tale materia prima risulta però critica dal punto di vista dell’impatto ambientale. Inoltre, la rinuncia alla prova del bilancio ecologico consentirebbe l’importazione illimitata di colza, ciò che, a causa delle differenze dei prezzi tra UE e Svizzera, metterebbe in pericolo la produzione a partire da materie prime indigene. I suddetti carburanti fruiscono perciò dell’agevolazione fiscale solamente se, nei singoli casi, viene presentata la prova del bilancio ecologico globale positivo.Benché i carburanti estratti dalla canna da zucchero adempiano le esigenze poste in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di impatto ambientale, l’ampliamento delle superfici coltivabili può tuttavia mettere in pericolo la conservazione della foresta pluviale. Tali carburanti beneficeranno dunque parimenti dell’agevolazione fiscale soltanto con la prova del bilancio ecologico globale positivo.Di regola i carburanti estratti dall’olio di palma, dalla soia o dai cereali non fruiranno dell’agevolazione fiscale. La coltivazione di queste materie prime rappresenta una minaccia per la foresta pluviale e la biodiversità. Inoltre, essi fanno in parte concorrenza alla produzione di derrate alimentari.In linea di massima per “esigenze sociali minime” si intendono le norme della legislazione sociale all’atto della coltivazione e della produzione di carburanti biogeni, o per lo meno le convenzioni principali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).La limitazione delle quantità di carburanti biogeni importabili esenti da imposta verrà definita in maniera conforme al diritto internazionale. Di conseguenza, sia le quantità prodotte in Svizzera sia le importazioni saranno computate sui contingenti fiscali. Le quantità saranno fissate a livelli talmente elevati che nella prassi non risulterà alcuna limitazione quantitativa dell’importazione.
I dettagli relativi alle prove del bilancio ecologico globale positivo e alle condizioni sociali di produzione saranno disciplinati in ordinanze del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) nonché del Dipartimento federale dell’economia (DFE). Queste ordinanze verranno elaborate e applicate nel primo semestre del 2008. L’entrata in vigore della riveduta legge federale sull’imposizione degli oli minerali è pertanto prevista per metà 2008.
Agli impianti pilota e di dimostrazione autorizzati, che già oggi estraggono carburanti esenti da imposta da materie prime rinnovabili, è concesso un adeguato periodo di transizione, prima di essere anch’essi assoggettati alle disposizioni della riveduta legge sull’imposizione degli oli minerali.
Articolo 2 paragrafo 2 della direttiva 2003/30/CE dell’8 maggio 2003
Sono considerati biocarburanti i prodotti elencati in appresso:
a) bioetanolo: etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
b) biodiesel: estere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, di tipo diesel, destinato ad essere usato come biocarburante;
c) biogas: gas combustibile ricavato dalla biomassa e/o dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante o gas di legna;
d) biometanolo: metanolo ricavato dalla biomassa, destinato ad essere usato come biocarburante;
e) biodimetiletere: etere dimetilico ricavato dalla biomassa, destinato ad essere usato come biocarburante;
f) bio-ETBE (etil-tertio-butil-etere): ETBE prodotto partendo da bioetanolo. La percentuale in volume di bioETBE calcolata come biocarburante è del 47%;
g) bio-MTBE (metil-terziario-butil-etere): carburante prodotto partendo da biometanolo. La percentuale in volume di biocarburante nel bio-MTBE è del 36%;
h) biocarburanti sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa;
i) bioidrogeno: idrogeno ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
j) olio vegetale puro: olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni.
Fonte: http://www.news.admin.ch