Molise: due anni di esenzione dal “Bollo” per chi sceglie metano o gpl
05/02/2011 - Nicola Ventura
Due anni di esenzione dalla Tassa automobilistica Regionale per i veicoli di nuova immatricolazione (categorie M1 e N1) sono previsti nella norma della Legge Finanziaria della Regione Molise e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Di seguito l’estratto integrale dell’articolo della Legge Finanziaria:
Tassa automobilistica regionale: eco-incentivi 2011 per veicoli a doppia alimentazione
Ai sensi dell’articolo 2, commi 60, 61 e 62 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i veicoli nuovi a doppia alimentazione, a benzina/GPL o a benzina/ metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 2011, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per due anni successivi a decorrere dalla data di immatricolazione.
I veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente legge, su cui viene successivamente installato e collaudato un sistema di alimentazione a GPL o a metano tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 2011, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per due anni successivi.
Tali veicoli devono appartenere alle categorie internazionali M1 ed N1 ed essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE del 23 marzo 1994 (Euro 2), direttiva 98/69/CE del 13 ottobre 1998 (Euro 3), regolamento (CE) n. 715/2007 del 20 giugno 2007.
I due anni di cui ai periodi precedenti decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema GPL o metano, se l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
La Giunta regionale adotta, con propri provvedimenti, le opportune circolari esplicative delle disposizioni normative di cui al presente comma.